Statuto


Articolo 1. La Società Italiana di Didattica della Storia – SiDidaSt (di seguito Società) è un’associazione disciplinare di diritto privato senza scopo di lucro.

Articolo 2. La Società ha l’obiettivo

  • di creare e coordinare una rete di ricercatori e di docenti impegnati nel campo della didattica della storia;
  • di stimolare scambi scientifico-culturali e organizzare, anche in collaborazione con altri enti e associazioni, riunioni, seminari, convegni, pubblicazioni e ogni altra iniziativa atta a promuovere l’insegnamento della storia;
  • di valorizzare la dimensione formativa della conoscenza storica in ogni ordine e grado della scuola italiana;
  • di organizzare e promuovere attività di formazione e aggiornamento iniziali e in servizio per gli insegnanti di storia;
  • di diffondere e promuovere le metodologie per la didattica della storia anche attraverso l’uso delle tecnologie telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa;
  • di essere interlocutore presso le istituzioni competenti dei singoli atenei e dei ministeri, per tutto quanto attiene gli ordinamenti didattici e la ricerca nella didattica della storia;
  • di promuovere i rapporti con gli organismi e le istituzioni locali;
  • di salvaguardare e promuovere il pluralismo della ricerca.

Articolo 3. Le risorse della Società sono costituite da sottoscrizioni dei suoi membri, eventuali proventi derivanti dalla sua attività, contratti e donazioni.

Articolo 4. Le candidature alla qualità di socio devono essere inviate al segretario della Società e verranno valutate dalla direzione.

Articolo 5. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è deciso dell’Assemblea generale. L’associato non in regola con tale quota non può partecipare all’assemblea né esercitare il diritto di voto; il socio che non sia in regola con la quota associativa per due anni consecutivi è considerato dimissionario e può essere reintegrato con il pagamento delle quote saltate.

Articolo 6. Gli organi di gestione della Società sono:

– l’Assemblea generale;

– La Direzione, composta da 7 membri.

Articolo 7.1. L’Assemblea generale è convocata dalla Direzione di regola una volta all’anno o quando un quinto dei soci lo richiede e può svolgersi in presenza o tramite una piattaforma on-line. L’ordine del giorno deve essere comunicato ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata, salvo integrazioni successive, anche tramite e-mail.

Articolo 7.2. L’Assemblea dei soci è presieduta dal presidente della Società e fra i suoi compiti ci sono:

– l’approvazione del verbale della precedente Assemblea;

– la rinuncia o la ratifica dell’esclusione dei suoi membri su proposta della Direzione;

– la decisione sulle quote associative su proposta della Direzione;

– l’adozione del bilancio preventivo, del rendiconto finanziario e del rendiconto annuale della Società, presentati dalla Direzione;

– gli orientamenti scientifici e le iniziative della Società.

Articolo 7.3. Le decisioni dell’Assemblea generale sono prese con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono valide quando è presente o rappresentato un quinto degli associati. Ogni socio in regola con il proprio contributo può essere rappresentato. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci e deve comunicare le deleghe al Presidente all’apertura della seduta.

Articolo 8.1. La Direzione è eletta con voto diretto e segreto dai membri della Società. La Direzione in carica organizza le elezioni. I voti vengono espressi tramite una procedura online protetta gestita da un amministratore nominato dalla Direzione fra i membri che non sono né candidati né membri della Direzione in carica.

Articolo 8.2. La Direzione resta in carica per un periodo di tre anni. In caso di dimissioni o impedimento della maggioranza dei suoi componenti, si procede a nuove elezioni.

Articolo 8.3. I membri della Direzione eleggono fra di loro, nel corso della prima seduta e a maggioranza semplice, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. In caso di rinuncia o impedimento di chi detiene una di queste cariche, la Direzione provvede alla sostituzione.

Articolo 8.4. La Direzione funziona collettivamente, distribuendo fra i suoi membri la gestione delle varie attività. Per la gestione di particolari attività, come la gestione di progetti di ricerca o di formazione, la Direzione può nominare un socio o un gruppo di soci.

Articolo 8.5. La rappresentanza della Società è affidata al Presidente e, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente. La corrispondenza è assicurata dal Presidente o dal Segretario secondo mandato della Direzione.

Articolo 9. Il presente statuto può essere modificato in qualsiasi momento dall’Assemblea generale su proposta della Direzione a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati.

Articolo 10. L’Assemblea delibera sullo scioglimento Società in qualsiasi momento, con la maggioranza dei due terzi degli associati presenti e rappresentati in una Assemblea convocata allo scopo. In caso di scioglimento, la liquidazione dell’Associazione è regolata secondo le modalità di legge.